Libertà di Circolazione: la spiegazione dell’Articolo 16 della Costituzione

L’emergenza innescata dal coronavirus ha indotto i pubblici poteri ad adottare una serie di misure volte a fronteggiarla. Non deve sorprendere questa decisione, posto che il diritto alla salute è un diritto espressamente previsto dalla Costituzione Italiana come diritto soggettivo della persone ed interesse collettivo. Approfondiamo le decisioni del Governo tenendo presente le libertà fondamentali dei cittadini, ed eventuali limiti e violazioni, con l’assistente di studio alla Corte Costituzione, prof. Corrado Caruso, nella nostra rubrica “Memoria di Pico” dedicata al diritto.

Libertà di Circolazione: la spiegazione dell’Articolo 16 della Costituzione Italiana

Sono state limitate una serie di libertà fondamentali, come la libertà di circolazione, prevista dall’art. 16. L’articolo 16 della Costituzione afferma che un legislatore può limitare la libertà di circolazione per ragioni di sanità, come è effettivamente successo con il decreto legge del 19 marzo 2020.

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

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