L’emergenza innescata dal coronavirus ha indotto i pubblici poteri ad adottare una serie di misure volte a fronteggiarla. Non deve sorprendere questa decisione, posto che il diritto alla salute è un diritto espressamente previsto dalla Costituzione Italiana come diritto soggettivo della persone ed interesse collettivo. Approfondiamo le decisioni del Governo tenendo presente le libertà fondamentali dei cittadini, ed eventuali limiti e violazioni, con l’assistente di studio alla Corte Costituzione, prof. Corrado Caruso, nella nostra rubrica “Memoria di Pico” dedicata al diritto.
Diritto al mantenimento all’Assistenza Sociale: la spiegazione dell’articolo 38 della Costituzione
Il blocco delle attività produttive connesse alla necessità di fronteggiare il virus ha portato il legislatore, con il Decreto Cura Italia n. 18 del 2020, a garantire forme di sostegno al lavoro attraverso un ausilio al reddito da lavoro. È questo un intervento coerente con quanto previsto dall’articolo 38 della Costituzione Italiana, al suo secondo comma afferma che è necessario che il legislatore si attivi per adottare misure a favore del lavoratore che non può, per una serie di ragioni, garantire la propria prestazione di lavoro.
Articolo 38 della Costituzione: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera“.
https://youtu.be/w8ohuC0Ydvs?t=71
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